Statuto
Art. 1
Costituzione del Centro
In conformità all'art.25 dello Statuto dell'Università di Firenze, è istituito il Centro Interdipartimentale per la Bioclimatologia, cui partecipano le seguenti Unità Amministrative:
- Dipartimento di Anatomia, Istologia e Medicina Legale,
- Dipartimento di Area Critica Medico Chirurgica,
- Dipartimento di Medicina Interna,
- Dipartimento di Sanità Pubblica, Epidemiologia e Chimica Analitica Ambientale,
- Dipartimento di Scienze delle Produzioni Agroalimentari e dell’Ambiente,
- Dipartimento di Scienze Dermatologiche.
Art. 2
Finalità del Centro
Il Centro si propone di:
- promuovere, coordinare, organizzare e sostenere l'attività di ricerca multidisciplinare nel settore della Bioclimatologia;
- coordinare e sostenere l'attività di ricerca uni disciplinare nel settore della Bioclimatologia;
- fornire attività di supporto alle attività didattiche attinenti la Bioclimatologia;
- promuovere collaborazioni con altre Università e complessi scientifici e operativi nazionali ed internazionali;
- promuovere ogni tipo di iniziativa, che dia giusto rilievo alla ricerca ed alla cultura nel campo della Bioclimatologia: seminari, convegni e corsi di specializzazione e di aggiornamento, approntare materiale didattico, illustrativo, convenzionale e multimediale;
- offrire le proprie competenze alle esigenze scientifiche, tecniche, culturali del territorio, costituendo un centro di documentazione, inclusa una banca dati delle competenze;
- organizzare stage di formazione;
- collaborare a scuole di eccellenza rivolte alla preparazione di particolari figure professionali.
Art. 3
Autonomia amministrativa
Il centro è dotato di autonomia amministrativa.
Art. 4
Organi del Centro
Gli organi del Centro sono:
- il Consiglio Direttivo
- il Direttore.
Art. 7
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo composto:
- dal Direttore;
- da due rappresentanti dei docenti (professori e ricercatori) di ciascuna Unità Amministrativa partecipante alle attività del Centro, designati dai rispettivi Consigli di Dipartimento.
In prima applicazione del presente regolamento e fino alla nomina del Presidente, il Consiglio Direttivo viene convocato e presieduto dal professore ordinario con maggiore anzianità di carriera.
Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, esclusi gli assenti giustificati. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. A parità di voti, prevale quello del Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per un triennio e non possono essere nominati per più di due trienni consecutivi. La partecipazione al Consiglio non può essere oggetto di delega.
I Consigli sono convocati dal Presidente almeno tre volte l’anno per gli adempimenti previsti dallo Statuto, dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, ovvero di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei membri.
Art. 8
Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo assume le seguenti funzioni:
1) designa il Presidente ed il Direttore;
2) identifica le linee di ricerca del Centro;
3) identifica e programma l'attività culturale del Centro;
4) identifica e programma l'attività didattica del Centro;
5) delibera sulla adesione al centro di altre Unità Amministrative che ne facciano richiesta;
6) gestisce l'aspetto economico delle attività del Centro, occupandosi di individuarne e ridistribuirne le risorse;
7) stabilisce i criteri di distribuzione dei fondi tra i vari programmi scientifici, culturali e didattici;
8) approva i bilanci del Centro secondo le norme dell’art.18 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
9) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, le richieste di finanziamento ed il piano annuale e triennale di sviluppo;
10) delibera in materia di convenzioni e contratti in conformità con quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo, nel quadro delle finalità e degli obiettivi del Centro;
11) approva, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione prevista dall'art 17.1 del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
Art. 9
Il Direttore
Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo fra i docenti delle Unità Amministrative partecipanti alle attività del Centro. Dura in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
Il Direttore assume le seguenti funzioni:
1) fa parte del Consiglio del Centro;
2) coordina le attività del Centro nel quadro degli obiettivi generali fissati dal Consiglio;
3) collabora alla predisposizione dei programmi da sottoporre all’approvazione del Consiglio.
Art. 10
Attività di ricerca
L'attività di ricerca viene svolta nei Dipartimenti, negli Istituti o presso Enti Esterni, pubblici o privati, convenzionati.
Art. 11
Finanziamenti
Il Centro potrà disporre di finanziamenti provenienti da:
1) contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni di ricerca stipulati con Enti Esterni;
2) contributi versati da terzi per partecipare ad iniziative di formazione e di aggiornamento promosse e gestite dal Centro;
3) prestazioni e consulenze in conto terzi;
4) contributi da parte delle Unità Amministrative partecipanti;
5) proventi di attività editoriali;
6) eventuali contributi di funzionamento dell’Università o di Enti Esterni, pubblici o privati.
Art. 12
Sede
Il Centro avrà sede presso il Dipartimento di Scienze Agronomiche e Gestione del Territorio Agro-forestale.
Art. 13
Modifiche
Modifiche al presente statuto possono essere proposte dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi membri.